È costituzionalmente illegittima la disciplina che, nel prevedere la sospensione obbligatoria del corso di formazione in medicina generale per gravidanza e nel costringere all’attesa di sessioni straordinarie d’esame, dopo il recupero, non si preoccupa di neutralizzare gli effetti pregiudizievoli derivanti dal ritardo nella trasformazione del rapporto di convenzione a tempo determinato con il Servizio
Sanitario Nazionale in rapporto a tempo indeterminato.
È quanto ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza numero 76.
Leggi il comunicato stampa della Corte e la sentenza: https://www.cortecostituzionale.it/stampa-pdf…/2026/72
