RIFORMA MEDICI DI BASE

Il medico di base, o medico di medicina generale (MMG), è il professionista sanitario del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che garantisce l’assistenza primaria. È il  primo punto di riferimento per la salute, responsabile della prevenzione, della diagnosi di primo livello e dell’indirizzo verso cure specialistiche.

Funzioni e Ruolo Principale

  1. Primo contatto: È il primo specialista a cui rivolgersi per l’insorgenza di sintomi o problemi di salute.
  2. Monitoraggio: Gestisce le patologie croniche e controlla lo stato di salute generale nel tempo
  3. Certificati: Rilascia i certificati di malattia (per l’INPS), di idoneità sportiva non agonistica e di riammissione scolastica
  4. Prescrizioni: Prescrive farmaci, esami del sangue, visite specialistiche e trattamenti.

 I medici potranno, su base volontaria e selettiva, entrare come dipendenti del Servizio sanitario nazionale nelle case di comunità oppure rimanere come ora liberi professionisti convenzionati con il Ssn (ma dovendo comunque assicurare un minimo di monte ore in casa di comunità). Poiché, allo stato attuale, solo chi è in possesso di una specializzazione può essere stabilizzato come dipendente del Ssn, verrà attivata la nuova specializzazione quadriennale in medicina generale (in sostituzione della vecchia scuola triennale ).

La riforma richiede, come per tutti gli altri dipendenti del SSN, una specializzazione universitaria come requisito per essere assunti. E qui si crea il problema, perché dal 1994, per diventare medico di medicina generale un medico consegue l’abilitazione attraverso un corso di formazione specifica  in medicina generale (CFSMG) triennale post laurea gestito dalle Regioni. Quindi tutti gli attuali medici di m.g. formati dal 1994 ad oggi si troverebbero esclusi dalla possibilità di optare per la dipendenza. 

Il decreto sembra voler sanare la situazione, ma solo per il futuro: infatti vuole riformare il CFSMG portandolo sotto le università e rendendolo così un titolo di specializzazione, ma questo – anche se partisse già quest’anno – varrebbe per coloro che d’ora in poi sceglieranno la specializzazione in medicina generale e che la concluderanno  tra quattro anni. 

 

 La popolazione spesso non è consapevole che, oltre alle ore di visita ambulatoriale formalmente previste e che sono definite in proporzione al numero di assistiti, il medico deve gestire quotidianamente anche le visite domiciliari, decine tra telefonate, mail e numerose incombenze burocratiche come per esempio, la compilazione di certificati, che comportano tutte un ulteriore impegno lavorativo e organizzativo.

La riforma introduce il Doppio Canale

1.CONVENZIONE RIFORMATA = canale ordinario

2. DIPENDENZA SELETTIVA = canale per le funzioni territoriali strutturate

Il doppio canale consente di:
• mantenere la capillarità della medicina generale
• introdurre un presidio stabile dove servono funzioni più organizzate e continuative

CONVENZIONE RIFORMATA

  • La convenzione resta il modello ordinario della medicina generale e della pediatria di libera scelta
  • Non viene abolito il rapporto fiduciario

Però il medico convenzionato viene ridefinito anche come:

  1. − funzione territoriale
  2. − soggetto inserito nella rete dei servizi
  3. − parte attiva del funzionamento del sistema territoriale

La convenzione riformata introduce obblighi minimi strutturali cambiando la modalità di remunerazione da assistito a obiettivo 

  1. La disciplina convenzionale nazionale dovrà assicurare almeno l’assistenza fiduciaria agli assistiti,
  2.  la partecipazione effettiva alla rete territoriale, 
  3. l’uso di sistemi informativi interoperabili, 
  4. la presa in carico strutturata dei pazienti cronici e fragili, 
  5. la partecipazione ad audit e monitoraggi, 
  6. la collaborazione con infermieri, personale amministrativo, specialisti e servizi territoriali
  7. una quota programmata di attività nelle Case della Comunità.

Il nuovo modello non si basa solo su più obblighi per il medico di medicina generale ma prevede anche:
• interoperabilità dei sistemi
• digitalizzazione dei flussi
• telemedicina e telemonitoraggio
• supporto amministrativo e infermieristico
• riduzione del carico burocratico ripetitivo

Altra novità di rilievo è che il salario non sarà più legato esclusivamente al numero di assistiti, ma agli obiettivi raggiunti; nonché la previsione della possibilità di rimanere assistiti dal pediatra fino ai 18 anni, con l’equiparazione di massimale di assistiti tra pediatri e mmg (attualmente 800 per i primi e 1.500 per i secondi, pur con previsione di deroghe ampiamente utilizzate).

2. DIPENDENZA SELETTIVA = canale per le funzioni territoriali strutturate

DIPENDENZA SELETTIVA

Il decreto non trasforma, in una prima fase, tutta la medicina generale in dipendenza. Introduce una dipendenza selettiva, programmata e non generalizzata.
Serve per coprire le funzioni a maggiore intensità  organizzativa:
• CdC hub
• CdC spoke individuate dalla Regione
• continuità assistenziale integrata
• coordinamento territoriale
• presa in carico strutturata

Nella fase transitoria, le aziende e gli enti del SSN possono assumere a tempo indeterminato i medici già operanti nella medicina generale che possiedano anche una specializzazione (quasi tutti sono medici di m.g. specializzati in altre discipline prima del 1994 e ormai prossimi alla pensione)

L’accesso avviene:
• su base volontaria
• nei limiti dei contingenti programmati
• per le funzioni territoriali strutturate
La misura serve a dare stabilità organizzativa al nuovo modello territoriale